ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022: VOTO PER CORRISPONDENZA CON OPZIONE ENTRO IL 24 AGOSTO 2022 DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Pubblicata il 08/08/2022
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, come modificata dalla Legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 24 agosto 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata:
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000 e ss. mm.).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 24 agosto 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata:
- per posta all'indirizzo: COMUNE DI OSINI P. zza Europa n. 1 CAP 08040 – OSINI (NU)
- per posta elettronica anche non certificata all'indirizzo: demoelettorale@comune.osini.nu.it
- per posta elettronica certificata (da PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.osini.nu.it
- oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000 e ss. mm.).
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