Obbligo uso delle mascherine all'aperto

Pubblicata il 23/11/2021

Con ordinanza n. 20 del 23/11/2021 il Sindaco, vista l'evolversi della situazione epidemiologica e per scongiurare un aumento dei casi o il nascere di focolai, ha disposto quanto segue:

Con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:

  1. Negli spazi all’aperto è fatto obbligo indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno due metri; 
  2. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato, ad es. nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all’aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc. 
  3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  • i bambini di età inferiore a sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito;

L'ordinanza prevede in caso di inottemperanza alle prescrizioni previste l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minino di 400 ad un massimo di 3.000 euro;
 


Allegati

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Allegato Ordinanza n.20 del 23.11.2021.pdf 54.21 KB
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