TARI 2021

 
 
Il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 12 e n. 13 del 29.06.2021 ha approvato, rispettivamente, il PEF e  le tariffe della TARI per l’anno 2021, in conformità e nell’osservanza dei nuovi criteri stabiliti da ARERA.
 
Le SCADENZE di pagamento della TARI 2021:

1^ rata/ rata unica soluzione: scadenza al 30 OTTOBRE  2021
2^ rata: scadenza al 30 DICEMBRE 2021

Per maggiori informazioni cliccare su: 
deliberazione n. 12 del 29.06.2021 – approvazione PEF - TARI anno 2021

deliberazione n. 13 del 29.06.2021 – approvazione TARIFFE , SCADENZE E RATE - TARI anno 2021
 
 
I CONTRIBUENTI RICEVERANNO GLI AVVISI DI PAGAMENTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON ALLEGATI I BOLLETTINI PRECOMPILATI.
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI COVID TARI 2021
 
Il Consiglio comunale con la deliberazione n. 14 del 29.06.2021 ha riconosciuto, per il solo anno 2021, l’agevolazione (QF+QV) TARI 2021, per complessivi € 8.251,00, nel rispetto dei limiti di risorse proprie del bilancio comunale, in favore delle utenze non domestiche, categorie economiche, identificate da codice ATECO, che nel corso dell’anno hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid - 19.
 
Per maggiori informazioni cliccare su:
deliberazione n. 14 del 29.06.202 - Disciplina delle agevolazioni COVID n favore delle UTENZE NON DOMESTICHE
 

RIDUZIONE TARI -
SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

A partire dal 2021 ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è riconosciuta una riduzione di due terzi della TARI dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia l’immobile a titolo di proprietà o usufrutto non locata o concessa in comodato d’uso.
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto che gli stessi percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.
I beneficiari della riduzione  sono le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale, e lo  Stato di residenza, diverso dall’Italia, deve essere lo Stato che eroga la pensione.

DEFINIZIONE DI PENSIONE IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:  in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), con la sola eccezione del Messico e della Repubblica di Corea le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. e, di conseguenza, non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021.

E’ pertanto esclusa l’applicazione della RIDUZIONE nel caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, poiché in questo caso manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la  relativa istanza

 

 

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